Libro QUARTO›Titolo IX›Capo I
Art. 1467
Applicazione del principio di pari opportunità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1467