Libro QUARTO›Titolo IX›Capo II
Art. 1472
Libertà di manifestazione del pensiero
In vigore dal 27 mar 2012
1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sè, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1472