Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. IX
Art. 1460
Computo degli anni di servizio militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1460