Libro QUARTO›Titolo II›Capo VII›Sez. IV
Art. 704
Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all' e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2.
4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:
a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall';
b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati:
a) se hanno riacquistato l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;
b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;
c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-704