Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 709
Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 27 mar 2012
1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all', nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all', comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purchè in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-709