Libro QUARTO›Titolo II›Capo IX
Art. 710
Ammissione alle scuole militari
In vigore dal 9 feb 2013
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.
2. Il Ministero della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-710