Libro QUARTO›Titolo II›Capo VII›Sez. IV
Art. 705
Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli , comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-705