Libro QUARTO›Titolo II›Capo VII›Sez. IV
Art. 705
744 / 2542Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nella Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
( Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nella Sanità militare ).
1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli , comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli .
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-705