Libro QUARTO›Titolo II›Capo VII›Sez. III
Art. 702
Riservatari
In vigore dal 28 ago 2022
1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:
a) diplomati presso le scuole militari;
b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;
c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;
e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
f) figli di militari deceduti in servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-702