Libro QUARTOTitolo IICapo IX

Art. 714

Allievi stranieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. È consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall', lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-714

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