Libro QUARTOTitolo IIICapo I

Art. 716

Personale femminile in formazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonché al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'. 2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
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