Libro QUARTO›Titolo IX›Capo V›Sez. I
Art. 1494
Disposizioni particolari
In vigore dal 20 feb 2020
1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli , comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternità di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.
4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall', comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall', commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.
5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.
5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.
5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1494