Libro QUARTOTitolo IXCapo IVSez. III

Art. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.
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