Libro QUARTOTitolo IXCapo IVSez. II

Art. 1488

Collocamento in aspettativa e trattamento economico

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare. 3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. 4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente. 5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative è disciplinato dagli .
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