Libro QUARTO›Titolo IX›Capo IV›Sez. I
Art. 1483
Esercizio delle libertà in ambito politico
In vigore dal 27 mar 2012
1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell', è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni... e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni..., organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1483