Libro QUARTO›Titolo IX›Capo V›Sez. II
Art. 1499
Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento è sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
2. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria.
3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore.
4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
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