Libro QUARTO›Titolo IX›Capo V›Sez. III
Art. 1500
Allievi degli istituti militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1500