Libro QUARTO›Titolo IX›Capo V›Sez. III
Art. 1501
Permessi per i volontari in ferma prefissata
In vigore dal 28 ago 2022
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.
3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1501