Libro QUARTO›Titolo IX›Capo V›Sez. III
Art. 1506
Norma di salvaguardia
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell', comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all' della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all' della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;
d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all', comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;
e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all' della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;
f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all' della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
g) il congedo per la formazione, di cui all' della legge 8 marzo 2000, n. 53;
h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all' e all' del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;
i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell' della legge 13 luglio 1967, n. 584.
1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1506