Libro QUARTO›Titolo X›Capo II
Art. 1511
Organici delle Bande
In vigore dal 9 ott 2010
1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.
2. Il personale della banda è compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1511