Libro QUARTO›Titolo II›Capo IX
Art. 713
Graduatorie di merito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova di cultura generale.
2. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) i più giovani di età.
3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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