Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 721
Prosecuzione degli studi universitari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle università d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che hanno attivato corsi corrispondenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-721