Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. II

Art. 725

Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione

In vigore dal 28 mag 2026
1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58. 2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che: a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta; b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto. 2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024. 2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-725

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