Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 728
Formazione degli ufficiali dei ruoli normali
In vigore dal 7 lug 2017
Formazione degli ufficiali... dei ruoli normali
1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali... è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
5. Fermo restando quanto previsto dall' , gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purchè idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall', comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall', comma 1, lettera c-bis).
6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-728