Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 729
Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali dei ruoli normali
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali... dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall' e dall', gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall', comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-729