Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 660
Immissioni in ruolo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.
2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-660