Art. 660 · Immissioni in ruolo
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Art. 660

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Immissioni in ruolo

In vigore dal 28 mag 2026
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata e della Sanità militare. 2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-660