Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 656
Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli
In vigore dal 20 feb 2020
(Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente).
1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all', comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-656