Art. 656 · Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli
Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 656

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Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

In vigore dal 20 feb 2020
(Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all', comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti: a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento; b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento; c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento. 2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-656