Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 656
680 / 2493Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli
In vigore dal 20 feb 2020
(Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente).
1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all', comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-656