Libro QUARTOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 722

Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

In vigore dal 7 lug 2017
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta: a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-722

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