Libro QUARTO›Titolo II›Capo IX
Art. 714
741 / 2493Allievi stranieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. È consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall', lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-714