Art. 704 · Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente
Libro QUARTOTitolo IICapo VIISez. IV

Art. 704

731 / 2493

Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente

In vigore dal 28 ago 2022
1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all' e dei seguenti ulteriori requisiti: a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2. 4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati: a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'; b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati: a) se hanno riacquistato l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio; b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento; c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento. 6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-704