Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2197

Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all', comma 1, in misura: a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall', comma 5. 1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. 2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197

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