Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2193
Porti militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall', comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dall' del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2193