Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2188
Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a:
a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate;
b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate;
c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa;
d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata.
2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessità, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2188