Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. V
Art. 2183
Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all', anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2183