Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2195
Contributi a favore di Associazioni combattentistiche
In vigore dal 1 gen 2017
1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2195