Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2194
Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni di cui all' si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2194