Libro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 319

Acquisti a seguito di confisca

In vigore dal 27 mar 2012
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. È fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall', comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-319

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