Libro SECONDO›Titolo VI›Capo I
Art. 320
Ambito
In vigore dal 9 ott 2010
1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.
2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall', e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-320