Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 318
Requisizioni nell'interesse della Difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-318