Libro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 313

Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall' del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-313

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