Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 313
Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall' del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-313