Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 309
Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall' del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-309