Libro SECONDO›Titolo III
Art. 304
Stabilimenti di pena
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli . Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-304