Libro SECONDO›Titolo III
Art. 302
Strutture militari straniere e plurinazionali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-302