Libro SECONDOTitolo IICapo VIISez. III

Art. 297

Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

In vigore dal 31 dic 2023
1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all', comma 4. 2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio: a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. 3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell', comma 2, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate. 4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell' e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-297

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