Libro SECONDO›Titolo II›Capo VII›Sez. I
Art. 292
Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-292