Libro SECONDOTitolo IICapo VIISez. IV

Art. 298

Modalità inerenti il requisito della residenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. 2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell' della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-298

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