Libro SECONDO›Titolo III
Art. 301
Visite dei parlamentari nelle strutture militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-301