Libro SECONDOTitolo III

Art. 305

Accesso senza preavviso

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-305

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